Ordine dei Farmacisti - Provincia di Trieste

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Normative

18/05/2006 PESATURA SOSTANZE STUPEFACENTI

I farmacisti, qualora gli venisse richiesto dalla Polizia Giudiziaria di pesare le sostanze stupefacenti, ed eventualmente attestare il peso con dichiarazione firmata, devono prestare la propria collaborazione.
Infatti, la Polizia Giudiziaria quando, per assicurare fonti di prova di reati, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee, le quali non possono rifiutare la propria opera. (Art. 348 del Codice di Procedura Penale)
Tale obbligo di collaborazione sussiste anche sotto il profilo deontologico: in base a quanto previsto dall'Art. 4 del Codice Deontologico il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali. (Circ. Federfarma Roma n° 250 del 09/05/06)
Il contenuto della dichiarazione che il farmacista potrebbe essere chiamato a rendere in occasione di operazioni di pesatura eseguite su richiesta della Polizia Giudiziaria potrebbe essere del tipo:


Il sottoscritto dott…….. in data …. alle ore ….. presso la farmacia …….. ha eseguito, su richiesta dei sigg. ………. , qualificatisi ……….. , la pesatura di una sostanza di colore ……, che a detta dei predetti sigg.ri …. trattasi di ……. ., e ha accertato che il peso di tale sostanza è di …….


Tale dichiarazione dovrebbe, di norma, essere inserita nel contesto del verbale che la polizia giudiziaria dovrebbe redigere ai sensi degli artt. 357 codice procedura penale e 115 delle relative norme di attuazione. (Circ. Federfarma Roma n° 263 del 18/05/06)

Si allegano le circolari sull'argomento e un modello di dichiarazione.

Modello pesatura stupefacenti.pdf

2006_250.rtf

2006_263.rtf

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