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Contributi e Prestazioni – Controlli; esercizio professionale in regime di lavoro autonomo con apertura di partita IVA.
Come già nel corso dell’anno 2004 l’ENPAF ha avviato, nell’anno corrente, i controlli per verificare l’applicazione della corretta aliquota di contribuzione nei confronti degli iscritti (per l’anno 2005 le categorie a cui fare riferimento sono coloro che risultano disoccupati involontari e pensionati non esercenti attività professionale), nonché la sussistenza del diritto a percepire la pensione di invalidità e la pensione ai superstiti da parte dei figli studenti. Tali controlli vengono effettuati sulla base dei dati reddituali forniti dall’Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente in materia. Nel corso del mese di maggio, dunque, gli iscritti che risultano fruire di riduzione contributiva per disoccupazione involontaria ovvero perché pensionati non esercenti attività professionale riceveranno una comunicazione nella quale verrà contestata l’eventuale discordanza riscontrata rispetto a quanto dichiarato all’ENPAF con l’invito a fornire riscontro alla contestazione.
Identica la procedura per quanto riguarda i titolari di pensione di invalidità e di pensione ai superstiti (figli studenti) i quali sulla base dei dati forniti dall’Agenzia delle Entrate risultino invece privi dei requisiti per poter fruire del trattamento previdenziale di che trattasi.
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CONTRIBUTI E PRESTAZIONI – Esercizio professionale in regime di lavoro autonomo con apertura di partita IVA
Il titolare di partiva IVA viene considerato quale esercente attività professionale elusivamente in virtù di tale posizione. L’unico controllo che viene effettuato dagli Uffici riguarda il codice attività: lo stesso deve essere attinente all’esercizio di mansioni proprie del farmacista. Come si è già avuto modo di comunicare i codici ritenuti congrui per l’attività professionale sono i seguenti:
7420D: ALTRE ATTIVITA’ TECNICHE NON CLASSIFICATE ALTRIMENTI;
74878: ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE NON CLASSIFICATE ALTRIMENTI;
85142: ATTIVITA’ PROFESSIONALI PARAMEDICHE INDIPENDENTI;
85144: ALTRI SERVIZI SANITARI NON CLASSIFICATI ALTRIMENTI.
Ne consegue che ai fini pensionistici non verrà richiesta la documentazione delle giornate effettivamente lavorate ma si terrà conto della data di apertura e di chiusura della partita Iva considerando l’iscritto, per il periodo in questione, in esercizio di attività professionale.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento ENPAF, l’iscritto libero professionista, che eserciti attività professionale di farmacista, non essendo soggetto ad altra copertura previdenziale obbligatoria alternativa a quella ENPAF, non ha titolo per usufruire di alcuna aliquota di riduzione.
A tale proposito si rappresenta che sono giunte note di iscritti i quali hanno evidenziato di esercitare l’attività professionale in regime libero professionale e pertanto di essersi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti dell’Inps, con ciò quindi ritenendo di aver titolo alla riduzione dell’85% in quanto soggetti ad altra previdenza obbligatoria. Va sottolineato che l’art. 1 comma 202 della legge n. 662 del 1996 esclude espressamente dalla predetta Gestione i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo e poiché chi è iscritto ad un Albo va considerato tale gli iscritti Enpaf che esercitano in regime di lavoro autonomo non hanno l’obbligo di versare ad alcuna altra Cassa previdenziale.
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PRESTAZIONI – Fallito pensionando
In caso di pensionamento di soggetto che risulti in stato di fallimento si rappresenta che gli Uffici sono tenuti a comunicare l’erogazione della pensione al curatore fallimentare perché lo stesso, se del caso, trattenga una quota del trattamento pensionistico, su autorizzazione del giudice fallimentare, all’attivo del fallimento stesso (art. 46 n.2 legge fallimentare).
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Attività professionale: regime transitorio
Il sistema Enpaf, tra i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità, prevede l’esercizio di attività professionale per 20 anni. Prevede inoltre un regime transitorio per coloro che alla data del 31 dicembre 1994 fossero iscritti all’Enpaf. Tra questi ultimi coloro che alla medesima data (31.12.1994) avessero già compito il 45° anno di età non hanno bisogno del requisito in parola per godere dei trattamenti pensionistici in questione; agli altri viene richiesto l’esercizio di attività professionale in ragione di due anni ogni tre di iscrizione e contribuzione successivi al 31.12.1994. Per completezza si rappresenta che il calcolo viene effettuato dal 1995 in poi ma è utile al conteggio in parola anche l’attività professionale esercitata precedentemente al 1995, purché la stessa sia stata esercitata in costanza di iscrizione all’Albo e di conseguenza all’Enpaf (affinché venga considerato un anno di attività professionale è sufficiente aver svolto l’attività stessa per almeno 6 mesi ed un giorno all’interno dello stesso anno solare).
Atteso che, per coloro che si trovano nel regime transitorio indicato, il requisito dell’attività professionale è dinamico e cioè segue gli anni di iscrizione e contribuzione lo stesso si arresta o con la cancellazione dall’Albo professionale e di conseguenza dall’Enpaf, o al massimo al compimento dell’età pensionabile (65 anni).
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